Art. 21 OETV dal 2025
Art. 21 (1) Classificazione dei rimorchi secondo il diritto UE
1 I rimorchi della categoria O sono rimorchi di trasporto ai sensi del regolamento (UE) 2018/858. Essi sono classificati come segue:a. categoria O1: rimorchi con un peso garantito non superiore a 0,75 t;b. categoria O2: rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino a un massimo di 3,50 t;c. categoria O3: rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino a un massimo di 10,00 t;d. categoria O4: rimorchi con un peso garantito di oltre 10,00 t.
2 I rimorchi della categoria R sono rimorchi di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013, progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati come segue:a. categoria R1: rimorchi con un peso garantito non superiore a 1,50 t;b. categoria R2: rimorchi con un peso garantito di oltre 1,50 t fino a un massimo di 3,50 t;c. categoria R3: rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino a un massimo di 21,00 t;d. categoria R4: rimorchi con un peso garantito di oltre 21,00 t.
3 I rimorchi della categoria S sono rimorchi di lavoro ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013, progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati come segue:a. categoria S1: rimorchi con un peso garantito di 3,50 t al massimo;b. categoria S2: rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t.
4 Alla designazione della categoria dei rimorchi secondo i capoversi 2 e 3 è aggiunto un indice in funzione della velocità massima per costruzione:a. «a» per rimorchi con velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h;b. «b» per rimorchi con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.
5 Per i semirimorchi, i rimorchi a timone rigido e i rimorchi ad asse centrale, il peso garantito determinante per la classificazione è pari al carico trasmesso al suolo dall’asse o dagli assi del rimorchio, se quest’ultimo è collegato al veicolo trattore e caricato fino al peso massimo tecnicamente ammesso. Il carico d’appoggio ovvero della sella va preso in considerazione per il veicolo trattore.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.