Art. 21 LDIP dal 2025

Art. 21 Sede e stabile organizzazione delle società e dei trust (1)
1 Per le società e per i trust ai sensi dell’articolo 149a la sede vale domicilio.
2 È considerato sede di una società il luogo designato nello statuto o nel contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente.
3 È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.
4 La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o in uno degli Stati dove vi è una sua succursale.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia relativa alla L applicabile ai trust edal loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.