OLL1 Art. 21 - Giorno di riposo settimanale o giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 21 OLL1 dal 2023

Art. 21 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 21 Giorno di riposo settimanale o giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi

(art. 18–20 LL)

1 In linea di principio, il giorno di riposo settimanale è la domenica.

2 La durata cumulata del giorno di riposo settimanale e del riposo giornaliero deve ammontare ad almeno 35 ore consecutive.

3 Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo.

4 Le domeniche che cadono durante le ferie dei lavoratori che lavorano di domenica non possono essere computate alle domeniche libere prescritte dalla legge.

5 La durata cumulata del giorno di riposo compensativo ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 della legge e del riposo giornaliero deve ammontare a 35 ore consecutive; esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le 06.00 e le 20.00.

6 Il giorno di riposo compensativo non può cadere in un giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di riposo o del giorno libero.

7 La compensazione mediante congedo per il lavoro domenicale svolto fino a un massimo di cinque ore dev’essere effettuata entro quattro settimane.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.