Art. 20a LIFD dal 2025
Art. 20a (1) Casi speciali
1 È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c anche:a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta secondo gli articoli 151 capoverso 1, 152 e 153;b. (2) il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 20 capoversi 3–7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.
2 Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d’acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 4883]; [FF 2005 4241]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 ([RU 2019 2395 ][2413]; [FF 2018 2079]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.