Art. 20a LPP dal 2025
Art. 20a (1) Altri beneficiari
1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20 (2) , i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall’assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione1. dei contributi pagati dall’assicurato, o2. del 50 per cento del capitale di previdenza.
2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 1677]; [FF 2000 2341]).
(2) Ora: art. 19, 19a e 20
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