Art. 209 CPP dal 2024

Art. 209 Procedura
1 La polizia esegue il mandato di accompagnamento usando il massimo riguardo nei confronti delle persone coinvolte.
2 La polizia esibisce il mandato di accompagnamento all’interessato e traduce costui dinanzi all’autorit , senza indugio o all’ora indicata nel mandato.
3 L’autorit informa senza indugio l’interessato, in una lingua a lui comprensibile, sul motivo dell’accompagnamento, compie l’atto procedurale e lo rilascia immediatamente, eccetto che ne proponga la carcerazione preventiva o di sicurezza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.