LIFD Art. 207b - Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 207b LIFD dal 2025

Art. 207b Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 207b (1) Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

1 L’autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell’imposta federale diretta che all’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono pendenti presso la Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta o presso la competente autorità cantonale per proposta a tale commissione.

2 La procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto anteriore.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9;FF 2013 7239).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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