Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) Art. 205f

Zusammenfassung der Rechtsnorm LIFD:



Art. 205f LIFD dal 2025

Art. 205f Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 205 f (1) (2) Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014

Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

(1) Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
(2) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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