Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 204

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 204 OETV dal 2025

Art. 204 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 204 Carrozzeria, sospensioni, illuminazione

1 I rimorchi di lavoro possono presentare soltanto gli spazi di carico necessari per l’uso al quale sono destinati. (1)

2 Non è necessario che gli assi siano molleggiati. I parafanghi possono mancare se è impossibile montarli per ragioni tecniche o d’impiego.

3 Non è necessario che le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente. Non è necessaria la luce per illuminare la targa. Per la circolazione sulle strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti, se quelli del veicolo trattore non sono facilmente visibili. Di notte e in cattive condizioni atmosferiche, devono essere applicati le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti. (2)

4 Sui rimorchi lunghi fino a 2,50 m e larghi fino a 1,20 m le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti possono mancare se quelli del veicolo trattore non sono coperti.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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