Art. 200 CPC dal 2025

Art. 200 Autorità paritetiche di conciliazione
1 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica.
2 Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 (1) sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati.
(1) RS 151.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.