Art. 20 OETV dal 2025
Art. 20 Rimorchi di trasporto secondo il diritto svizzero
1 I «rimorchi di trasporto» sono rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d’esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto. (1)
2 I rimorchi di trasporto si suddividono nei seguenti generi:a. i «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose;b. i «rimorchi per il trasporto di persone» sono rimorchi equipaggiati specialmente per il trasporto di persone;c. (2) i «rimorchi abitabili» sono rimorchi in cui almeno i tre quarti del volume a disposizione (incl. portabagagli) sono equipaggiati come vano d’abitazione;d. i «rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi» sono rimorchi specialmente equipaggiati per il trasporto di attrezzature per lo sport del volo e lo sport nautico come anche di automobili da competizione, ecc.; a questi sono equiparati i rimorchi per il trasporto di cavalli da sella.
3 A seconda della costruzione si distinguono: (3) a. i «rimorchi normali» sono rimorchi il cui dispositivo di trazione (timone) può ruotare in direzione verticale rispetto al rimorchio;b. (4) i «rimorchi destinati al trasporto di carichi lunghi» sono rimorchi senza ponti di carico o vani di carico, composti da due elementi che portano il carico o il cui carico poggia anche sul veicolo trattore. I due elementi del rimorchio o il veicolo trattore e il suo rimorchio possono essere agganciati attraverso un ponte ausiliario, un altro elemento d’agganciamento o solo attraverso il carico;c. i «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest’ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore;cbis. (5) i «rimorchi a timone rigido» sono rimorchi il cui timone può oscillare soltanto leggermente in direzione verticale e che per costruzione trasmette al veicolo trattore un carico d’appoggio verticale;d. (3) i «rimorchi ad asse centrale» sono rimorchi a timone rigido aventi uno o più assi disposti il più vicino possibile al centro di gravità del rimorchio, il cui timone trasmette pertanto al veicolo trattore un carico d’appoggio verticale ridotto;e. i «rimorchi fissi» sono rimorchi collegati con il veicolo trattore in maniera da poter ruotare solo in direzione verticale;f. (5) i «rimorchi a slitta» sono rimorchi aventi una velocità massima di 20 km/h che si spostano, parzialmente o completamente, su pattini.
4 I timoni con giunto regolabili idraulicamente che trasmettono al veicolo trattore un carico d’appoggio verticale sono considerati timoni rigidi. (8)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 ([RU 2007 2109]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 ([RU 2000 2433]).
(3) (6)
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5705]).
(5) (7)
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
(7) Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
(8) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
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