Art. 20 LFPr dal 2024

Art. 20 Operatori Operatori della formazione professionale pratica
1 Gli operatori della formazione professionale pratica si adoperano affinché le persone in formazione ottengano i massimi risultati d’apprendimento possibili e lo verificano periodicamente.
2 Necessitano di un’autorizzazione cantonale per formare apprendisti; in merito il Cantone non può prelevare alcuna tassa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.