Art. 20 OLL1 dal 2023

Art. 20 Semigiornata libera settimanale
(art. 21 LL)
1 La semigiornata libera settimanale comprende otto ore, che vanno accordate in un giorno lavorativo immediatamente prima o dopo il periodo di riposo giornaliero.
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3 Al lavoratore non può essere affidato alcun lavoro durante la sua semigiornata libera settimanale; sono fatte salve le prestazioni di lavoro in situazioni eccezionali giusta l’articolo 26. In questi casi, la semigiornata libera settimanale va accordata entro un termine di quattro settimane.
4 I periodi di riposo prescritti dalla legge non possono essere defalcati dalla semigiornata libera settimanale. Tuttavia, quest’ultima è considerata accordata quando il giorno feriale in cui è normalmente concessa coincide con un giorno festivo ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 della legge.
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