OLL1 Art. 20 - Semigiornata libera settimanale

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 20 OLL1 dal 2023

Art. 20 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 20 Semigiornata libera settimanale

(art. 21 LL)

1 La semigiornata libera settimanale comprende otto ore, che vanno accordate in un giorno lavorativo immediatamente prima o dopo il periodo di riposo giornaliero.

2 La semigiornata libera settimanale è considerata accordata se:

  • a. l’intera mattinata, dalle 06.00 alle 14.00, è libera;
  • b. l’intero pomeriggio, dalle 12.00 alle 20.00, è libero;
  • c. in caso di lavoro a due squadre, la rotazione avviene fra le 12.00 e le 14.00; oppure
  • d. in caso di lavoro notturno, sono accordati la settimana alternante di cinque giorni oppure due giorni di compensazione nello spazio di quattro settimane.
  • 3 Al lavoratore non può essere affidato alcun lavoro durante la sua semigiornata libera settimanale; sono fatte salve le prestazioni di lavoro in situazioni eccezionali giusta l’articolo 26. In questi casi, la semigiornata libera settimanale va accordata entro un termine di quattro settimane.

    4 I periodi di riposo prescritti dalla legge non possono essere defalcati dalla semigiornata libera settimanale. Tuttavia, quest’ultima è considerata accordata quando il giorno feriale in cui è normalmente concessa coincide con un giorno festivo ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 della legge.


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