Art. 2 LD dal 2023

Art. 2 Diritto internazionale
1 Rimangono salvi i trattati internazionali.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.