Art. 2 LDA dal 2023
Art. 2 Titolo secondo: Diritto d’autoreCapitolo 1: L’opera Definizione
1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni
dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.
2 Sono in particolare opere:a. le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche;b. le opere musicali e altre opere acustiche;c. le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica;d. le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche;e. le opere architettoniche;f. le opere delle arti applicate;g. le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive;h. le opere coreografiche e le pantomime.
3 I programmi per computer sono pure considerati opere.
3bis Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale. (1)
4 Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 ([RU 2020 1003]; [FF 2018 505]).
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