Art. 2 LImT dal 2025

Art. 2 Autorità (1)
Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità. Esso ha la facoltà d’impartire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimborsare le tasse nonché per operare dei controlli.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 19 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.