Art. 2 LFus dal 2023
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intendono per:a. (1) soggetti giuridici: le societ , le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le societ in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le societ di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico;b. societ : le societ di capitali, le societ in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le societ cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i;c. societ di capitali: le societ anonime, le societ in accomandita per azioni e le societ a garanzia limitata;d. istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalit giuridica;e. piccole e medie imprese: le societ che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: (2) 1. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,2. cifra d’affari di 40 milioni di franchi,3. (2) media annua di 250 posti in organico a tempo pieno;f. soci: i titolari di quote, i soci di societ in nome collettivo e in accomandita, i soci di societ cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni;g. titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di societ a garanzia limitata e i soci di una societ cooperativa titolari di certificati di quota;h. assemblea generale: l’assemblea generale nella societ anonima, nella societ in accomandita per azioni o nella societ cooperativa; l’assemblea dei soci di una societ a garanzia limitata; l’assemblea dei membri di un’associazione; l’assemblea dei delegati nella societ cooperativa o nell’associazione qualora gli statuti la dichiarino competente;i. istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 (4) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit , dotati di personalit giuridica.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 5379]; [FF 2005 5701]).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6679]; [FF 2008 1321]).
(4) [RS 831.40]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.