Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 2

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 2 LPP dal 2025

Art. 2 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 2 (1) Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati

1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi (2) (art. 7) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

2 Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione.

3 I beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

4 Il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione obbligatoria.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(2) Nuovo importo giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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