Art. 1a LAVS dal 2023
Art. 1a Capo primo a: Originario Capo primo.
Persone assicurate (1) Assicurazione obbligatoria (2)
1 Sono assicurati in conformit della presente legge:a. (3) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;b. le persone fisiche che esercitano un’attivit lucrativa nella Svizzera;c. (4) I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:1. al servizio della Confederazione;2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12;3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 (5) sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
1bis Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c. (6)
2 Non sono assicurati:a. (3) gli stranieri che fruiscono di immunit e privilegi secondo il diritto internazionale;b. le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;c. (8) le persone che esercitano un’attivit lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3 Possono continuare ad essere assicurati:a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi d il proprio consenso;b. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attivit lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero. (9)
4 Possono aderire all’assicurazione:a. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;b. (10) i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunit e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 (11) sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;c. i coniugi senza attivit lucrativa di persone che esercitano un’attivit lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero. (12)
5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l’assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalit di recesso e di esclusione. (13)
(1) Originario art. 1.
(2) I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1996 2466]; [FF 1990 II 1]).
(3) (7)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2677]; [FF 1999 4303]).
(5) [RS 974.0]
(6) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 ([RU 2000 2677]; [FF 1999 4303]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 4745]; [FF 2011 497]).
(7) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1996 2466]; [FF 1990 II 1]).
(8) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 4745]; [FF 2011 497]).
(9) Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) ([RU 1996 2466]; [FF 1990 II 1]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2677]; [FF 1999 4303]).
(10) Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6637]; [FF 2006 7359]).
(11) [RS 192.12]
(12) Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) ([RU 1996 2466]; [FF 1990 II 1]). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3453]; [FF 2002 715]).
(13) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2677]; [FF 1999 4303]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.