Art. 199 OETV dal 2025

Art. 199 Rimorchi trainati da monoassi
1 Il peso totale dei rimorchi trainati da monoassi può raggiungere il 500 per cento del peso a vuoto del veicolo trattore quando il convoglio, con carico completo, può avviarsi su una pendenza del 12 per cento.
2 I rimorchi devono essere muniti di un freno, azionabile e bloccabile dal sedile del conducente, che permetta di ottenere la decelerazione prescritta nell’allegato 7 e possa impedire che il convoglio a pieno carico si metta in moto da sé su una salita o discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Nei rimorchi con un peso totale fino a 0,15 t non è necessario un freno se sono sempre trainati dallo stesso monoasse che può frenare il convoglio con l’efficacia necessaria. (1)
3 Per i rimorchi non è necessaria la luce di fermata. (2) I rimorchi la cui larghezza supera 1,00 m devono essere muniti di due luci di ingombro.
4 Ai rimorchi trainati da monoassi non si applicano le disposizioni dell’articolo 189 capoversi 4 e 5 concernenti il funzionamento automatico dei freni e dell’agganciamento di sicurezza.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.