Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 197

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 197 OETV dal 2025

Art. 197 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 197 Rimorchi fissi

1 I rimorchi fissi trainati da automobili, autofurgoni e minibus possono avere una lunghezza di 1,50 m al massimo e non possono essere più larghi del veicolo trattore e avere un peso totale superiore a 0,30 t.

2 Essi devono essere fissati e assicurati a parti solide del veicolo trattore almeno in due punti situati alla stessa distanza. Non è necessario un agganciamento di sicurezza (1) supplementare giusta l’articolo 189 capoverso 5.

3 Non è indispensabile che l’asse sia molleggiato, ma sui rimorchi con lunghezza superiore a 1,00 m la ruota deve potere sterzare lateralmente.

4 Il freno di stazionamento, il sostegno, le luci di posizione e i catarifrangenti anteriori non sono necessari. (2) Le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti possono mancare quando il rimorchio e il suo carico non coprono quelli del veicolo trattore.

(1) Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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