OR Art. 196 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 196 OR dal 2024

Art. 196 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 196 In caso di evizione parziale

1 Quando l’evizione sia parziale o la cosa venduta sia gravata di un diritto reale, di cui il venditore è responsabile, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto il risarcimento dei danni derivatigli dall’evizione.

2 Ove però risulti dalle circostanze, che il compratore, se avesse preveduto la parziale evizione, non avrebbe conchiuso il contratto, può anche chiederne la risoluzione.

3 In tal caso deve restituire al venditore la parte non evitta della cosa con gli utili ricavati nel frattempo.


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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Donatsch, Zuberbühler, Schweizer, Frei, Lieber, Wohlers Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung2020
SchweizerBasler Schweizerische Strafprozess-ordnung2014