CPM Art. 195 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 195 CPM dal 2025

Art. 195 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 195 Della competenza e delle attribuzioni penali Competenza in generale

1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per:

  • a. i membri della sua formazione;
  • b. i comandanti di truppa direttamente subordinati;
  • c. i membri di un’altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati;
  • d. le altre persone sottoposte al suo comando.
  • 2 Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l’arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.

    3 Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all’istanza immediatamente superiore.

    4 In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.

    5 Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.


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