Art. 193 CPS dal 2024

Art. 193 Sfruttamento dello stato di bisogno
1 Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorit competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.