Codice penale militare (CPM) Art. 191

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 191 CPM dal 2025

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Art. 191 Esecuzione degli arresti durante il servizio

1 Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.

2 In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l’esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l’esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.

3 Il comandante superiore diretto provvede all’assistenza medica dell’arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell’esecuzione della pena.

4 Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.

5 Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l’autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all’articolo 192.


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