Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 19

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 19 OETV dal 2025

Art. 19 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 19 Veicoli senza motore Rimorchi

1 I «rimorchi» sono veicoli costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I carrelli di traino monoasse non sono considerati rimorchi. (1)

2 Ai veicoli a motore che sono trainati con l’ausilio di un timone, come se fossero rimorchi, si applicano per analogia le prescrizioni concernenti i rimorchi.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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