Art. 19 LAgr dal 2025

Art. 19 Aliquote di dazio
1 In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.
2 Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016 (1) sull’approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026. (2)
(1) RS 531(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748).
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