Art. 19 ORC dal 2025

Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione
1 Il tribunale o l’autorità che ordina l’iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all’ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l’articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 1889 (1) sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
2 L’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione.
3 Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l’ufficio del registro di commercio chiede all’autorità competente di fornire chiarimenti scritti.
4 È fatta salva l’approvazione dell’iscrizione da parte dell’UFRC.
(1) RS 281.1(2) RS 330
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.