Art. 19 LPP dal 2025

Art. 19 (1) Coniuge superstite
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2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali.
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.