LPP Art. 19 - Coniuge superstite

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 19 LPP dal 2025

Art. 19 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 19 (1) Coniuge superstite

1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

  • a. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
  • b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
  • 2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali.

    3 Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.