LDP Art. 19 - Data dell’elezione

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 19 LDP dal 2022

Art. 19 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 19 Data dell’elezione

1 Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.

2 Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell’articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale. (1)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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