Art. 187c LAgr dal 2023

Art. 187c (1) Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007
1 I vini dell’annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
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(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).(2) Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.