Art. 187 CPC dal 2025

Art. 187 Presentazione della perizia
1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta. L’articolo 170a si applica per analogia. (1)
2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176a. (2)
3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.
(1) Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
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