Art. 187 CPC dal 2023

Art. 187 Presentazione della perizia
1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta.
2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell’articolo 176.
3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
4 Il giudice d modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.