OETV Art. 187 - Pneumatici

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 187 OETV dal 2025

Art. 187 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 187 Ruote, pneumatici, dispositivo di guida (1) Pneumatici

1 Per i rimorchi la cui velocità massima per costruzione è compresa tra 80 e 100 km/h, gli pneumatici devono essere adatti a una velocità di 100 km/h.

2 Per i rimorchi trainati soltanto da veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a meno di 80 km/h, sono sufficienti pneumatici adatti per la velocità massima autorizzata.

3 I rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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