Art. 187 OETV dal 2025

Art. 187 Ruote, pneumatici, dispositivo di guida (1) Pneumatici
1 Per i rimorchi la cui velocità massima per costruzione è compresa tra 80 e 100 km/h, gli pneumatici devono essere adatti a una velocità di 100 km/h.
2 Per i rimorchi trainati soltanto da veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a meno di 80 km/h, sono sufficienti pneumatici adatti per la velocità massima autorizzata.
3 I rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.