Art. 187 CPS dal 2024

Art. 187 Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,induce una tale persona ad un atto sessuale,coinvolge una tale persona in un atto sessuale,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2. L’atto non è punibile se la differenza d’et tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.3. Se il colpevole, al momento dellatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto ventanni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o ununione domestica registrata, lautorit competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. (1) 4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.5. (2) ...6. (3) ...
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullinterdizione di esercitare unattivit e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).(2) Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135, 1139).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135, 1139). Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
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