LIFD Art. 187 - Appropriazione indebita d’imposte alla fonte

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 187 LIFD dal 2025

Art. 187 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 187 Appropriazione indebita d’imposte alla fonte

1 Chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi. (1)

2 In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d’imposte alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4. (2)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).
(2) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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