OETV Art. 186 -

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 186 OETV dal 2025

Art. 186 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 186 Assi, sospensioni

1 Gli assi dei rimorchi devono essere molleggiati.

2 Questa disposizione non si applica:

  • a. agli assi oscillanti nell’asse longitudinale o agli assi simili;
  • b. ai rimorchi trainati da veicoli trattori la cui velocità massima non supera 45 km/h;
  • c. ai rimorchi sui quali le sospensioni sarebbero inopportune, per esempio in seguito ad uso frequente su terreni vari.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.