Art. 186 CPP dal 2024

Art. 186 Ricovero per perizia
1 Se necessario ai fini di una perizia medica, il pubblico ministero e il giudice possono far ricoverare l’imputato in un ospedale.
2 Se l’imputato non si trova gi in carcerazione preventiva, il pubblico ministero propone il ricovero al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi decide in procedura scritta. (1)
3 Se durante la procedura in giudizio risulta necessario un ricovero per perizia, il giudice investito della causa decide in procedura scritta. (2)
4 La degenza in ospedale è computata nella pena.
5 Per altro, il ricovero per perizia è retto per analogia dalle disposizioni concernenti la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza.
(1) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
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