Art. 185 CCS dal 2024

Art. 185 Sicurezza esterna e interna
1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
dell’indipendenza e della neutralit della Svizzera.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validit di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.