Art. 184 OETV dal 2025

Art. 184 (1) Carico d’appoggio e ripartizione del peso
1 Il carico d’appoggio di rimorchi a timone rigido delle categorie R e S può raggiungere al massimo 4,00 t se muniti di testina d’aggancio e 3,00 t se muniti di altri dispositivi di traino. Per i rimorchi di lavoro trainati da autocarri, carri con motore pesanti o trattori, il carico d’appoggio può raggiungere il 40 per cento del peso garantito del rimorchio.
2 Gli assi dei rimorchi ad asse centrale devono essere disposti il più vicino possibile al centro di gravità del veicolo in modo che, con equa distribuzione del carico, venga trasmesso al veicolo trattore un carico d’appoggio pari al massimo al dieci per cento del peso garantito del rimorchio ma non superiore a 1,00 t.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.