Art. 184 LAgr dal 2023

Art. 184 (1) Assistenza amministrativa fra le autorit
L’UFAG e le autorit della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.