Art. 184 LDIP dal 2025

Art. 184 Assunzione delle prove
1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
2 Se per l’esecuzione della procedura probatoria è necessaria l’assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. (1)
3 Il giudice applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali. (2)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
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