Art. 182 CPM dal 2025

Art. 182 Misura della pena
1 Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.
2 Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.
3 La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.
4 Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un’unica pena complessiva.
5 Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.
6 Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.
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