Art. 181a CPS dal 2025

Art. 181a Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (1)
1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio civile o religioso o un’unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. (2)
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5.
(1) Introdotto dal n. I 6 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).(2) Nuovo testo giusta il l’all. n. 5 della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127).
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