Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) Art. 181a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LIFD:



Art. 181a LIFD dal 2025

Art. 181a Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 181a (1) Autodenuncia

1 Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

  • a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
  • b. la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e
  • c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
  • 2 L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:

  • a. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera;
  • b. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge del 3 ottobre 2003 (2) sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d’imposta commesse prima della trasformazione;
  • c. dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima dell’incorporazione o della separazione.
  • 3 L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

    4 Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

    5 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

    6 Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

    (1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).
    (2) RS 221.301

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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