LDIP Art. 180a -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 180a LDIP dal 2025

Art. 180a Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 180a Destituzione (1)

1 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusa, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l’instante è venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.

2 Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusa, l’instante può chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente.

3 Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusa il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.

Art. 180b (1)

1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti.

2 Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente.

(1) (2)
(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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