Art. 180 CPS dal 2025
Art. 180 Del crimini o dei delitti contro la libertà personale Minaccia
1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; oabis. (1) è il partner registrato della vittima o l’ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; ob. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione. (2)
(1) Introdotta dall’all. n. 18 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2005 5685]; [FF 2003 1165]).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 ([RU 2004 1403]; [FF 2003 1732], [1761]).
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