Art. 18 ONC dal 2025
Art. 18 Fermata (art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all’asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:a. se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;b. se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;c. sulle strade strette e a traffico debole;d. sulle strade a senso unico. (1)
2 È vietato fermarsi volontariamente*:a. in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;b. nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;c. (2) nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;d. (3) alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;e. (4) sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;f. sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;g. davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
3 A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. (5)
4 La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,
cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
(1) Nuovo periodo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 ([RU 1989 410]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 ([RU 1994 816]).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 ([RU 1976 2810]).
(4) Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 ([RU 1994 1103]).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 2451]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.