Art. 18 CPM dal 2025

Art. 18 Incapacità e scemata imputabilità
1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero (1) .
4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.