CPM Art. 18 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 18 CPM dal 2025

Art. 18 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 18 Incapacità e scemata imputabilità

1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero (1) .

4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.

(1) RS 311.0

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