Art. 18 CPM dal 2024
Art. 18 Incapacit e scemata imputabilit
1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero (1) .
4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacit o la scemata imputabilit e prevedere così l’atto commesso in tale stato.
(1) RS 311.0Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.
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