Codice penale militare (CPM)

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 18 CPM dal 2024

Art. 18 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 18 Incapacit e scemata imputabilit

1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero (1) .

4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacit o la scemata imputabilit e prevedere così l’atto commesso in tale stato.

(1) RS 311.0

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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